Art. 6.
(Mezzi di finanziamento).

      1. La società concessionaria provvede al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione delle opere aeroportuali.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la società per azioni concessionaria è autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da

 

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ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, e a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ovvero con gli altri istituti di credito a medio e lungo termine all'uopo designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Tutte le operazioni finanziarie di cui al comma 2 sono assistite dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.